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Generali Convenzione Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense

Tutela dell`attività professionale

La polizza mod. R51A/B è la soluzione assicurativa dedicata ai professionisti esercenti la libera professione di avvocato.
 
La professione intellettuale, come l’esercizio di un’impresa, ha per oggetto un’attività condotta con metodo economico, mira a coprire i costi con i ricavi e fornisce un servizio peculiare.
 
Con la polizza mod. R51A/B  il patrimonio del professionista viene tutelato con adeguate coperture assicurative da tutti quei rischi connessi a richieste di risarcimenti da parte di terzi o di clienti in conseguenza di propri errori professionali.
 
Il prodotto si caratterizza per flessibilità e adattabilità alle singole esigenze e realtà operative sulla base di diverse opzioni, comprese quelle dei neoprofessionisti il cui patrimonio non è ancora consolidato e quindi facilmente intaccabile.  
 
In più grazie all’accordo stipulato direttamente con la Cassa Nazionale di assistenza la polizza viene proposta a condizioni economiche di favore.
 
Per scegliere la soluzione assicurativa più adatta alle tue esigenze c’è un Agente Generali sempre pronto ad aiutarti, trova l’Agenzia più vicina.
La polizza mod. R51A/B offre una copertura per la Responsabilità Civile Professionale di Avvocato per l’attività giudiziale e stragiudiziale personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla legge professionale forense.
 
La polizza comprende anche la responsabilità derivante al professionista da fatto delle persone delle quali si avvale nell’espletamento della sua attività, come i praticanti, i collaboratori ed i dipendenti.
 
La garanzia base comprende:
  • i risarcimenti per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori professionali; tra questi i danni patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi, le sanzioni amministrative, le violazioni della legge sulla Privacy;
  • i danni materiali cagionati a terzi per la perdita, la distruzione o il deterioramento di documenti;
  • i rischi connessi con la proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a ufficio;
  • i rischi connessi alla Responsabilità Civile Operai.
 
La garanzia vale per i danni commessi e denunciati durante il periodo di validità della polizza (Claims Made), nel caso di cessazione dell’attività, denunciati nei 3 anni successivi (garanzia postuma).
 
Possono essere ricompresi in garanzia anche le responsabilità derivanti al Professionista che ricopre taluni incarichi particolari, quali:
  • le funzioni di sindaco in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali;
  • le funzioni di curatore fallimentare e liquidatore giudiziario.
 
Prima della sottoscrizione leggere la nota informativa e le condizioni di polizza presenti all'interno del fascicolo informativo.
  • 1Per la responsabilità civile degli avvocati
  • 2Tutela del patrimonio nell`esercizio della professione
  • 3Personalizzabile sulla base di più opzioni
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