La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- Data e luogo del sinistro
- Nomi degli assicurati
- Targhe dei due veicoli coinvolti
- Denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione e numeri di polizza
- Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- Codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
- Generalità di eventuali testimoni con indirizzo e recapito telefonico
- Eventuale intervento degli Organi di Polizia
In caso di danni al veicolo o alle cose trasportate di proprietà del conducente
e/o del proprietario del veicolo, si deve indicare anche il luogo, i giorni e
le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia volta ad accertare
l'entità del danno.
In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i
seguenti elementi:
- Data di nascita ed attività lavorativa del danneggiato
- Attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
- Dichiarazione, ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, di avere
o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie
- Reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- L’eventuale consulenza medico-legale di parte con l’indicazione del corrispettivo
professionista
- Il modulo di richiesta di risarcimento puoi chiederlo alla tua Agenzia generali
oppure scaricarlo dall’indirizzo www.generali.it
Termini per l'offerta di risarcimento
Una volta effettuata la richiesta di risarcimento, la Compagnia dovrà formulare
una proposta o motivarne il rifiuto entro:
- 30 giorni, per i danni al veicolo ed eventualmente alle cose trasportate se il
Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
- 60 giorni, per i danni al veicolo ed eventualmente alle cose trasportate in assenza
del Modulo Blu a doppia firma;
- 90 giorni, per le lesioni del conducente.
Richiesta di risarcimento incompleta
In caso di richiesta incompleta, la Compagnia di assicurazione può richiedere
al danneggiato di fornire le necessarie integrazioni.
La Compagnia che gestisce la pratica è tenuta a segnalare tale necessità entro
il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
I termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento o per la comunicazione
dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle
eventuali integrazioni richieste.
Annullamento della procedura di risarcimento diretto
La Compagnia di Assicurazione che riceve la richiesta di risarcimento diretto
ha l’obbligo di informare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l’assicurato-danneggiato
in merito ad eventuali motivi di inapplicabilità della procedura, entro il termine
massimo di 30 giorni a partire:
- dalla ricezione della domanda di risarcimento;
- dall’acquisizione delle informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento
diretto.
In tal caso la Compagnia di Assicurazione comunica all’assicurato-danneggiato
l’interruzione della procedura di risarcimento diretto e trasferirà alla Compagnia
del veicolo responsabile sia la richiesta di risarcimento sia gli ulteriori elementi
acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Azione giudiziale diretta
L’assicurato-dannneggiato - qualora l’Impresa di assicurazione a cui ha rivolto
la richiesta di risarcimento del danno abbia respinto tale richiesta, non abbia
comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini previsti oppure non si sia giunti
ad un accordo sull’offerta stessa - potrà esperire azione giudiziale diretta nei
soli confronti della propria Compagnia di assicurazione.
Detta azione è esperibile soltanto quando:
- siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)
- siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)