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Come fare il trasferimento di un fondo pensione?

I fondi pensione realizzano, in varie forme (Fondo Pensione Chiuso, Fondo Pensione Aperto e PIP Piani Individuali Pensionistici), un sistema di previdenza complementare  che consente di accantonare risparmi durante gli anni della vita lavorativa e investirli in un progetto di lunga durata, al fine di disporre di un reddito più adeguato ai propri bisogni una volta maturata l’età pensionabile.

Generali consiglia anche ai più giovani di aprire un fondo pensione per contare su un reddito integrativo al termine della propria vita lavorativa. 

 

Il PIP GenerAzione Previdente mira ad ottimizzare la redditività dei risparmi e tutelare il futuro delle nuove generazioni, offrendo una speciale agevolazione a chi ha fino a 40 anni. 

 

Oltre a informarsi su come funziona un fondo pensione e sui motivi per cui è importante e vantaggioso aderire ad una forma di previdenza complementare, è anche utile sapere che, se non si è soddisfatti, è possibile passare ad un fondo pensione diverso da quello cui si è aderito richiedendo il trasferimento della posizione previdenziale maturata, per proseguire così il percorso previdenziale senza interruzioni. 

 

Indice

  • Che cos’è il trasferimento di una posizione individuale
  • A quali condizioni si può richiedere il trasferimento della posizione individuale
  • Quanto costa il trasferimento della posizione individuale
  • Come richiedere il trasferimento della posizione individuale e quanto tempo è necessario per ottenerlo

  • Che cos’è il trasferimento di una posizione individuale


    Con l’espressione trasferimento di una posizione individuale ci si riferisce alla procedura volta a spostare la posizione individuale maturata presso il fondo pensione attivo (c.d. “fondo cedente”) verso una differente forma pensionistica integrativa (c.d. “fondo cessionario”). Il trasferimento consente di proseguire comunque il percorso previdenziale con continuità: infatti, l’anzianità di partecipazione nel sistema della previdenza complementare inizia dalla data di prima adesione e non subisce interruzioni a causa del trasferimento.

     

    Ciononostante, si deve tenere in considerazione che il trasferimento non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente e che la valutazione dell’operato di una forma pensionistica dev’essere effettuata in una prospettiva di lungo periodo, tipica della previdenza complementare. 

     

    Prima di chiedere il trasferimento, occorre aderire al c.d. “fondo cessionario”, scegliendolo dopo aver valutato accuratamente le differenze tra le forme di previdenza complementare disciplinate dal d.lgs. 252/2005 presenti sul mercato, considerato quale sia il comparto più idoneo rispetto alle proprie caratteristiche personali e alla propria propensione al rischio, nonché verificato l’eventuale differente onerosità delle forme pensionistiche confrontandone le rispettive Schede “I costi”.


    A quali condizioni si può richiedere il trasferimento della posizione individuale


    Le forme di previdenza complementare hanno l’obiettivo di tutelare il futuro degli aderenti e integrare la pensione, con una somma che assicuri serenità e stabilità economica al termine della vita lavorativa. Gli aderenti possono trasferire la propria posizione previdenziale maturata sul fondo pensione verso una formula più adatta alle loro esigenze.

     

    Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare (c.d. “periodo minimo di permanenza”) l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Ciò significa che il trasferimento deve avere ad oggetto l’intero ammontare maturato e che può essere concesso solo dopo 2 anni dalla data di adesione al fondo pensione da cui l’aderente desidera trasferirsi.

     

    Tuttavia, se l’adesione è avvenuta su base collettiva e l’aderente, ad esempio, cambia lavoro, anche prima dei 2 anni previsti dalla legge può trasferire la posizione maturata verso la forma pensionistica complementare alla quale accede in relazione alla nuova attività (c.d. “trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione”). 

     

    Ancora, l’aderente può in ogni momento (anche prima del termine di 2 anni dalla data di adesione) chiedere di trasferire la propria posizione:

  • se il c.d. “fondo cedente” attua modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali o modifica in modo sostanziale le caratteristiche della forma pensionistica;
  • in conseguenza dello scioglimento del c.d. “fondo cedente”; 
  • quando l’aderente ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intende avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal c.d. “fondo cessionario”.
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    Quanto costa il trasferimento della posizione individuale


    Il trasferimento è un diritto dell’aderente e per legge non può essere ostacolato, né possono essere posti limiti al suo esercizio.

     

    In particolare:

  • è esente da ogni onere fiscale;
  • è fatta salva soltanto l’applicazione di spese, in cifra fissa, correlate alla copertura di oneri amministrativi.
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    Tali spese sono solitamente contenute ma, così come il PIP GenerAzione Previdente di Generali Italia, numerose forme di previdenza complementare non prevedono alcun costo per il trasferimento.

     

    Nella documentazione contrattuale a disposizione degli aderenti, in particolare nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa (Scheda “I costi”), è sempre possibile verificare le condizioni economiche applicate in caso di trasferimento da ciascuna forma pensionistica. 

     

    Come richiedere il trasferimento della posizione individuale e quanto tempo è necessario per ottenerlo

    Trasferire la posizione maturata su un fondo pensione verso un’altra forma di previdenza complementare è semplice: una volta individuata la forma pensionistica di destinazione e sottoscritta la nuova adesione, l’aderente potrà chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata.

     

    La richiesta di trasferimento può essere presentata dall’aderente compilando un apposito modulo, oppure in carta libera, al c.d. “fondo cedente” o direttamente al c.d. “fondo cessionario” (il quale deve farsi carico di inoltrarla al primo).

     

    L’operazione di trasferimento avviene al massimo entro 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta.

     

    Materialmente, il trasferimento si attua mediante un bonifico bancario dal c.d. “fondo cedente” al c.d. “fondo cessionario”, per un importo pari al valore della posizione individuale maturata sino al momento dell’esecuzione.

     

    Entro 30 giorni dalla liquidazione così effettuata, il c.d. “fondo cedente” invia all’aderente il ”Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”: si tratta di una comunicazione tramite la quale il fondo pensione fornisce informazioni di riepilogo sull’operazione eseguita.