Comunicazioni Obbligatorie

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193 (Legge), recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale ha introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”. La Legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

 

Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

 

Secondo l’art. 2, comma 1, della Legge, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni dalla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della Legge, matura nei termini indicati nello stesso Allegato, qui consultabile: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG

 

L’articolo 5 della Legge ha stabilito che i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della Legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, tra i quali quello che non consente, per la stipulazione o il rinnovo di un contratto, di chiedere informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato affetto in passato da patologie oncologiche e considerato guarito.

 

La Legge ha previsto l'adozione di decreti attuativi e provvedimenti con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.

 

In attuazione della normativa primaria, il Ministero della Salute ha emanato due decreti:

  • il Decreto 22 marzo 2024, già sopra citato, successivamente modificato dal Decreto 28 novembre 2024, che reca l’elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza di un numero di anni ridotto per la maturazione del diritto all’oblio;

  • il Decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare all'impresa di assicurazione o all'intermediario.
  • Inoltre, l’art. 2, comma 2, della Legge prevede che in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono all’interessato adeguate informazioni circa il suddetto diritto.

     

    A completamento del quadro normativo, è stato emesso il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 gennaio 2026, in attuazione della delega che attribuisce all’Istituto il compito di definire le modalità di esercizio del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”. Il Provvedimento integra la documentazione precontrattuale e contrattuale, prevista dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018, con l’informativa sull’oblio oncologico.

     

    Pertanto, la Compagnia informa che l’Assicurando/Assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito - secondo i termini indicati dalla normativa - nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione sono richieste dichiarazioni sullo stato di salute.