Comunicazioni Obbligatorie

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale introduce il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”. 

 

Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. 

 

La Legge entra in vigore il 2 gennaio 2024.

 

La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi 6 mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.

 

Nondimeno, la stessa disposizione prevede che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, tra i quali quello che non consente, per la conclusione o rinnovo di un contratto, di chiedere informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato affetto in passato da patologie oncologiche e considerato guarito.

 

Secondo la normativa, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. 

 

Inoltre, si prevede che in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono all’interessato adeguate informazioni circa il diritto in esame.

 

Pertanto, Generali Italia S.p.A. informa che, con l’entrata in vigore della predetta Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito, secondo la definizione della legge.