
Vietato lasciare il veicolo senza assicurazione su suolo pubblico o privato
Per un veicolo senza assicurazione su suolo pubblico sono previste le medesime sanzioni relative alle auto in circolazione.
Se si occupa una strada pubblica l'obbligo di polizza R.C. Auto permane.
Diverso è il trattamento dei veicoli ormai inadatti alla guida, come vedremo.
In questo articolo analizzeremo i seguenti temi:
- Obbligo assicurazione R.C. Auto
- Deroghe all’obbligo assicurazione R.C. Auto
- Auto parcheggiata senza assicurazione: cosa prevede la legge
- Quali sono i veicoli esclusi dall’obbligo di R.C. Auto?
- Multa per le auto parcheggiate su suolo pubblico senza assicurazione
- Rimozione obbligatoria per l'auto abbandonata
- FAQs
Obbligo assicurazione R.C. Auto
L’obbligo assicurativo RC Auto, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 184/2023 al Codice delle Assicurazioni Private (CAP), non è più legato alla circolazione del veicolo bensì alla funzione del veicolo, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro (art. 122, comma 1, CAP), e prescinde dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (art. 122, comma 1-bis, CAP).
Pertanto, sono soggetti all’obbligo di copertura R.C. Auto tutti i veicoli, indipendentemente dall’area pubblica o privata su cui sono utilizzati, fermi o in movimento. A seguito del D.lgs. 184/2023 è stata eliminata la possibilità di non assicurare i veicoli parcheggiati in aree private (ad esempio nei box privati o nei garage) se idonei all’utilizzo come mezzo di trasporto.
Deroghe all’obbligo assicurazione R.C. Auto
L’art. 122-bis comma 1 CAP indica che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione R.C. Auto i veicoli:
- formalmente ritirati dalla circolazione (per i quali è stata ritirata la carta di circolazione)
- il cui uso è vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente (ad es. fermo amministrativo, confisca e sequestro).
Inoltre, i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 122-bis CAP, prevedono che sono esonerati dall’obbligo di assicurazione R.C. Auto:
- i veicoli di cui all’art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP rientranti nella tipologia dei carrelli elevatori (di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c, del Codice della Strada), se non
immatricolati e solo quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi - i veicoli (immatricolati o meno) utilizzati dalle imprese esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali
- le macchine agricole di cui all'articolo 57 del Codice della Strada, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.
Nei casi previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 122-bis CAP, la deroga all’obbligo R.C. Auto si applica a condizione che detti veicoli siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - RCT diversa dall'assicurazione R.C.A. obbligatoria.
Infine, l’art. 122-bis, comma 2, CAP, prevede che la deroga all’obbligo di assicurazione si applica anche per i veicoli:
- non idonei all’uso come mezzo di trasporto, inclusa l’ipotesi in cui il veicolo sia stabilmente privo di parti essenziali;
- quando il loro utilizzo è stato volontariamente sospeso previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
- di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, destinati all’esposizione in spazi museali o altri spazi dedicati alla conservazione statica amatoriale, come beni di interesse collezionistico e non come mezzi di trasporto, se l’obbligo assicurativo è stato assolto mediante schemi assicurativi diversi dalla R.C. Auto.
Auto parcheggiata senza assicurazione: cosa prevede la legge
Vediamo subito cosa prevede l'art. 193 del Codice della Strada:
"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
"Il Codice della Strada, all'articolo 3, precisa poi:
"sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate".
Le aree equiparate alle strade di uso pubblico sono tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
In sostanza per le auto parcheggiate, anche per settimane, giorni o mesi, permane l'obbligo della copertura R.C. Auto.
Perché l'auto lasciata su suolo pubblico deve essere assicurata?
La domanda può essere lecita e giungere da parte di chi non intende utilizzare il veicolo per lunghi periodi, e quindi pensa di non rinnovare la polizza R.C. Auto.
Ma il veicolo posteggiato su suolo pubblico e dunque su strade di passaggio per altri veicoli o persone, per il solo fatto di essere lì, è esposta a dei rischi.
Il classico esempio è quello di un veicolo posteggiato a cui all'improvviso si disinserisce il freno a mano e muovendosi causa danni a cose o persone. In questo caso l'assenza di copertura assicurativa lascia privi di tutele i danneggiati.
L’auto deve essere assicurata anche se è parcheggiata in un’area private, ad esempio in un box.
Quali sono i veicoli esclusi dall’obbligo di R.C. Auto?
La Legge Annuale per le Piccole e Medie Imprese - PMI n. 34/2026 ha introdotto alcuni casi specifici in cui non è necessario stipulare una polizza RC Auto, legati soprattutto a particolari modalità di utilizzo del veicolo o al contesto in cui opera.
Ad esempio, non rientrano nell’obbligo assicurativo RC Auto i carrelli elevatori non immatricolati quando vengono utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali, come stabilimenti, magazzini o depositi.
Sono inoltre esclusi i veicoli, immatricolati o meno, impiegati unicamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali o aeroportuali.
Un’ulteriore eccezione riguarda alcune macchine agricole che operano solo in contesti privati, come fondi o aziende agrarie: se non sono immatricolate o non hanno idoneità alla circolazione e vengono utilizzate esclusivamente in questi spazi interni, non è richiesta la copertura RC Auto.
In tutti questi casi, la deroga all’obbligo RC Auto si applica a condizione che detti veicoli siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - RCT diversa dalla RC Auto obbligatoria, a garanzia dei terzi eventualmente danneggiati.
Multa per le auto parcheggiate su suolo pubblico senza assicurazione
Per i veicoli in circolazione sprovvisti di assicurazione, o con polizza assicurativa scaduta da più di 15 giorni (che è il periodo di tolleranza stabilito dalla legge), è prevista una sanzione amministrativa che va da 849 a 3.396 euro.
Previsti inoltre:
- sequestro, fino alla stipula della polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi;
- confisca, nel caso in cui non vengano pagati multa e oneri di trasporto e custodia del mezzo rimosso.
La sanzione può essere ridotta ad un quarto di quella comminata in due casi:
- se si rinnova la polizza R.C. Auto entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni oltre i 15 di tolleranza, come previsto dall'art. 193 del Codice della Strada);
- se entro 30 giorni il proprietario del veicolo decide di demolire e radiare il veicolo. Operazione che va dimostrata e che si può effettuare soltanto previo versamento all'organo accertatore di una cauzione pari all’importo minimo della multa, cioè 849 euro (art. 193 del Codice della Strada).
Rimozione obbligatoria per l'auto abbandonata
I veicoli ormai inadatti alla guida perché gravemente incidentati, ad esempio, se abbandonati sul suolo pubblico comportano la rimozione obbligatoria.
Questo perché sono considerate un rifiuto pericoloso da smaltire e non possono occupare strade pubbliche. In questo caso non è prevista la multa per assenza di polizza assicurativa, in quanto veicoli non più utilizzabili, ma il proprietario dovrà sostenere le spese per la rimozione del veicolo e la sanzione prevista per l'abbandono di un rifiuto pericoloso.
Bisogna infatti considerare che un privato che abbandona un rifiuto, sulla base dell'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente), è punito:
- con una sanzione amministrativa che va da 300 a 3.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, quindi può arrivare a 6.000 euro.
FAQs
Un’auto ferma in garage deve essere assicurata?
Sì, nella maggior parte dei casi. Con la normativa aggiornata, l’obbligo di assicurazione non dipende più dal fatto che il veicolo circoli su strada pubblica, ma dalla sua funzione come mezzo di trasporto.
Questo significa che anche un’auto ferma in un garage o in un’area privata deve essere assicurata, salvo specifiche deroghe previste dalla legge (ad esempio veicoli non idonei all’uso o con utilizzo sospeso formalmente).
Quando il veicolo può non essere assicurato con la R.C. Auto senza rischiare sanzioni?
Non è sufficiente non utilizzare l’auto o lasciarla in un’area privata. Per non essere soggetti all’obbligo assicurativo è necessario rientrare in casi specifici previsti dalla normativa, come:
- veicolo non più idoneo all’uso come mezzo di trasporto;
- utilizzo sospeso con comunicazione formale alla compagnia assicurativa;
- particolari condizioni di utilizzo in contesti di aree private non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali e a condizione che il veicolo siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - RCT diversa dall'assicurazione R.C.A. obbligatoria .
In assenza di queste condizioni, la copertura R.C. Auto resta obbligatoria.
Quali veicoli possono non essere assicurati secondo la nuova normativa?
Alcuni veicoli possono non essere soggetti all’obbligo di R.C. Auto in situazioni specifiche, ad esempio:
- mezzi utilizzati solo in aree private non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie,
portuali e aeroportuali;
- carrelli elevatori non immatricolati impiegati esclusivamente in ambito aziendale;
- alcune macchine agricole usate solo all’interno di fondi o aziende agrarie.
Queste eccezioni si applicano solo se il veicolo viene utilizzato esclusivamente in tali contesti e secondo le condizioni previste dalla legge e a condizione che siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - RCT diversa dall'assicurazione R.C.A. obbligatoria.
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