La denuncia del sinistroLa denuncia del sinistro
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Denuncia sinistro: come e quando farla

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  • usare WhatsApp: salvando nella propria rubrica il numero 335 1501033 oppure cliccando qui per iniziare subito una conversazione con Leo, l'assistente virtuale che guiderà il Cliente in pochi semplici passi
  • accedere all’Area Clienti tramite l’app MyGenerali o dal sito
  • chiamare il numero verde 800.880.880
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    La denuncia del sinistro è fondamentale per mettere in moto l'azione assicurativa. Importanti anche i tempi: la denuncia dell'incidente va fatta entro 3 giorni, anche se la legge italiana prevede casi in cui la denuncia può essere fatta dopo 3 giorni senza perdere il diritto al risarcimento.

     


    Denuncia sinistro: 3 giorni di tempo


    Per attivare l'assicurazione in caso di incidente, la tempestività è fondamentale.

     

    Il riferimento normativo è l'art. 1913 del Codice Civile, che al comma 1 recita:

    "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicurazione o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro."

     

    Vediamo nel dettaglio:

  • Come fare la denuncia del sinistro?
  • Denuncia del sinistro e risarcimento diretto
  • Cosa succede dopo la denuncia del sinistro?
  • Cosa succede in caso di denuncia del sinistro dopo i 3 giorni?
  • Prescrizione del diritto al risarcimento
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    Come fare la denuncia del sinistro?


    Come detto, la denuncia dell'incidente deve essere fatta tempestivamente, se possibile entro 3 giorni dall'evento.

     

    La denuncia può essere fatta in diversi modi:

  • compilando il modulo di constatazione amichevole, o modello CAI (l'ex CID), che è un modello standard per la raccolta delle informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell'incidente e a fornire i dati corretti, trasmettendolo a mezzo raccomandata, PEC o consegnandolo di persona presso gli uffici della Compagnia;
  • online, se la Compagnia assicurativa rende disponibile il servizio di denuncia sinistro tramite web;
  • telefonicamente, tramite il Call Center della Compagnia con operatori che guidano l'assicurato nella denuncia del sinistro.
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    Quali informazioni vanno indicate nella denuncia del sinistro?

    Qualunque sia il metodo utilizzato per inoltrare la denuncia, ecco tutte le informazioni che vanno indicate, soprattutto nel caso in cui la denuncia si scriva di proprio pugno in mancanza del modulo di constatazione amichevole:

  • data, ora, luogo dell'incidente;
  • dati del veicolo, a partire da targa e polizza;
  • generalità, targa del veicolo e compagnia assicurativa della controparte;
  • descrizione della dinamica dell’incidente;
  • localizzazione dei mezzi coinvolti nell'incidente, giorni e orari di disponibilità per le ispezioni dei periti dell'Assicurazione; generalità e recapiti dei testimoni, se presenti;
  • indicazione delle Forze dell'Ordine (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri) intervenute sul luogo dell'incidente;
  • generalità dei feriti ed entità delle lesioni, nel caso di danno alle persone, includendo i referti medici.
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    Nella fase successiva alla denuncia, in caso di infortuni, bisognerà poi allegare di volta in volta referti e cartelle cliniche riguardanti lo stato di salute del ferito.

     


    Denuncia del sinistro e risarcimento diretto


    Con l'introduzione nel nostro ordinamento delle norme sul risarcimento diretto, il soggetto coinvolto nel sinistro, ma non responsabile, può chiedere la liquidazione del danno direttamente alla propria Compagnia assicurativa, anziché a quella della controparte.

     

    Per attivare il risarcimento diretto, il sinistro deve essersi verificato sul territorio italiano, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, e devono essere coinvolti solamente due veicoli, entrambi a motore, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria con Compagnie italiane o estere che abbiano aderito alla Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

     


    Cosa succede dopo la denuncia del sinistro?


    Una volta ricevuta la denuncia, per valutare e quantificare i danni derivanti da un sinistro, la Compagnia assicurativa si serve di una perizia, effettuata da un soggetto terzo qualificato, il perito appunto.

     

    Effettuata la perizia, la Compagnia formulerà un'offerta di risarcimento che l'assicurato potrà accettare, rifiutare oppure ignorare. Solo a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, potrà chiedere di accedere agli atti della perizia per fare le proprie valutazioni.

     

    I tempi entro i quali si formula l'offerta sono stabiliti per legge:

  • 30 giorni, nel caso di danni solo ai veicoli e in presenza di accordo tra le parti;
  • 60 giorni, nel caso di danni circoscritti ai veicoli;
  • 90 giorni, nel caso di danni subiti da persone.
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    Nel caso di denuncia in cui sia stato indicato l'intervento delle Forze dell'Ordine (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri, ecc.), oltre alla perizia occorre attendere che il verbale dell’incidente stilato dalle Autorità venga reso pubblico:

  • per gli incidenti senza danni alle persone si devono attendere circa 90 giorni prima dell'offerta di risarcimento;
  • per gli incidenti con feriti si arriva anche a 120 giorni.
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    L'assicurato ha poi il diritto di agire in giudizio se non ritiene soddisfacente l'importo del risarcimento proposto.

    Ma prima di giungere in tribunale si farà un ulteriore tentativo di conciliazione obbligatorio, se la richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro.

     


    Cosa succede in caso di denuncia del sinistro dopo i 3 giorni?


    Possono essere diversi i motivi che portano ad una denuncia tardiva, dal tentativo fallito di un accordo bonario tra le parti ad un infortunio grave che impedisce agli interessati di occuparsi della relativa burocrazia.

     

    Ed è proprio dalle ragioni che hanno indotto l'assicurato a tardare con la denuncia che dipende il diritto al risarcimento.

     

    La giurisprudenza del nostro Paese conferma che in caso di ritardo non dipeso dalla volontà dell'assicurato, non si perde il diritto al risarcimento. La Compagnia assicurativa deve dunque, in sede giudiziaria, dimostrare il comportamento doloso dell'assicurato, cioè l'intenzionalità nel denunciare il sinistro in ritardo. In questo caso parliamo di inadempimento doloso.

     

    Infine, ricordiamo che è possibile che il contratto di assicurazione sottoscritto preveda margini di tempo più lunghi rispetto ai 3 giorni previsti dalla legge per la denuncia del sinistro. Questa dunque è un'importante informazione di cui tener conto in fase di sottoscrizione della polizza.

     


    Prescrizione del diritto al risarcimento


    Attenzione poi ad un altro termine importantissimo: quello della prescrizione del diritto al risarcimento.

     

    Una volta inoltrata la denuncia del sinistro, prima che trascorrano due anni senza ricevere alcuna notizia dalla Compagnia assicurativa, è bene inviare una nuova raccomandata con sollecito per ottenere la proposta di risarcimento. In caso contrario, trascorsi due anni, si perde il diritto al risarcimento, salvo il caso in cui il sinistro costituisca reato, in questo caso i termini di prescrizione seguono quelli previsti dal fatto/reato.