Come fare la denuncia di un incidente stradale

Compila il Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente | Modulo CAI e invialo a Generali Italia entro 3 giorni dalla data dell'evento.

Inviaci anche tutto il materiale che ritieni utile: le foto dei veicoli coinvolti e del luogo dell'incidente, i certificati medici, i preventivi, le fatture e la dichiarazione di eventuali testimoni.

Utilizza uno di questi canali:

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Cos'è la Constatazione Amichevole d'Incidente | Modulo CAI

La Constatazione Amichevole d’Incidente è il modulo da compilare in caso di incidente stradale, per segnalare e denunciare l’incidente alla tua Compagnia.



Come compilare la Constatazione Amichevole d’Incidente

Inserisci nel Modulo CAI tutti i dati a tua disposizione, descrivendo in modo chiaro la dinamica dell'incidente e indicando i nominativi di eventuali testimoni.

Se non siete d’accordo sulla dinamica dell’incidente, metti solo la tua firma nell’apposito spazio del Modulo CAI: il documento varrà in ogni caso come denuncia dell'incidente.

Se non hai in auto il Modulo CAI, puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare di nuovo la controparte per firmarlo insieme. È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, le seguenti informazioni:

  • data dell’incidente;
  • nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
  • targhe dei due veicoli coinvolti;
  • denominazione delle Compagnie assicurative e numeri di polizza;
  • generalità di eventuali testimoni: nominativi, indirizzi, telefoni
  • Servizio Carrozzeria SiCura

    Se hai concordato la responsabilità con il conducente dell'altro veicolo e avete firmato entrambi il Modulo CAI, porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito Carrozzeria SiCura: il mezzo verrà riparato senza anticipo di denaro e la gestione del sinistro è rapida e sicura.


    Tempistiche della pratica

    Dal momento in cui riceve la richiesta di risarcimento, Generali Italia formula un’offerta di risarcimento o comunica i motivi del rifiuto, entro i termini previsti dalla legge, ovvero:

  • entro 30 giorni in caso di danni a cose/veicoli - con denuncia di sinistro tramite il Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
  • entro 60 giorni in caso di danni a cose/veicoli - con denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
  • entro 90 giorni in caso di danni alla persona. Il termine è sospeso, se il danneggiato non si sottopone agli accertamenti necessari per valutare il danno subito
  • Se la richiesta dovesse risultare incompleta, ti chiederemo di inviarci le informazioni mancanti, entro 30 giorni dalla ricezione della tua richiesta di risarcimento/denuncia.

    Quali sono i metodi di risarcimento?

    Il Risarcimento Diretto è la procedura di rimborso del danno applicata a partire dal 1° febbraio 2007: prevede che l’assicurato danneggiato, che ritiene anche solo in parte di avere ragione, chieda il rimborso dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia.

     

    1. Quando si applica?
    Il Risarcimento Diretto si applica solo se ricorrono le seguenti circostanze:

    • l’urto è avvenuto tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la R.C. auto da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD);
    • non sono coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati e/o le macchine agricole;
    • l'incidente è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
    • entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
    • non c’è responsabilità da parte di altri veicoli coinvolti.

    Per tutti gli altri casi è prevista l’applicazione della procedura di risarcimento ordinario.

    2. Cosa risarcisce?
    In caso di Risarcimento Diretto, Generali Italia risarcisce:

    • i danni al veicolo assicurato - senza limite di valore;
    • i danni alle cose trasportate nel veicolo di proprietà del conducente e/o del proprietario - senza limite di valore;
    • i danni alla persona di lieve entità - che non implicano oltre i 9 punti di invalidità permanente - subiti dal conducente del veicolo assicurato.

    3. Cosa deve fare un passeggero coinvolto in un sinistro stradale?
    Il passeggero, che viaggia su un veicolo assicurato con Generali Italia, può chiedere il risarcimento utilizzando il Modulo apposito, reperibile in tutte le Agenzie Generali.

    Generali Italia risarcisce i danni subiti dal passeggero:

    • indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
    • entro il massimale minimo di legge, al 31/12/2020 pari a 6 milioni di euro;
    • se il danno è maggiore, il passeggero può rivolgersi alla Compagnia del responsabile dell’incidente, nel caso in cui la sua copertura sia superiore al massimale minimo di legge.

    4. Annullamento della procedura di Risarcimento Diretto
    Se non è possibile applicare il Risarcimento Diretto, Generali Italia deve comunicare i motivi dell’annullamento all’assicurato danneggiato tramite Raccomandata A/R, entro massimo 30 giorni da quando:

    • ha ricevuto la domanda di risarcimento;
    • ha acquisito le informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento diretto.

    Successivamente trasferisce alla Compagnia del veicolo responsabile la richiesta di risarcimento e gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.


    5. Cosa accade se Generali Italia riceve una denuncia di incidente da un'altra Compagnia assicurativa?

    Quando l’assicurato di un’altra Compagnia presenta una denuncia/richiesta di risarcimento alla sua Compagnia, questa trasmette i dati dell’incidente - data dell’incidente, luogo, targhe dei veicoli coinvolti, etc. – a Generali Italia.


    Se a Generali Italia non dovesse risultare alcun incidente, invierà al suo Cliente assicurato una Richiesta di Denuncia. L’assicurato, per legge, deve sempre - anche se non ha subito danni per i quali intende richiedere risarcimento - dare comunicazione a Generali Italia e denunciare l’incidente, riportando le seguenti informazioni:

    • descrizione della dinamica;
    • indicazione di eventuali Autorità intervenute;
    • identificazione e dichiarazioni di eventuali testimoni;
    • conferma delle proprie responsabilità - qualora si ritenga responsabile dell’evento.

    In alternativa, può presentare la Dichiarazione di Negazione Evento e i documenti utili a evidenziare il suo non coinvolgimento nell’incidente, come ad esempio:

    • tracciato della scatola nera (es. incidente avvenuto a Milano, ma il tracciato della black box indica che il veicolo era a Modena)
    • dichiarazioni di testimoni
    • certificato di rottamazione dell’auto, se antecedente all’incidente
    • multe e verbali di contravvenzione eventualmente avvenute in luogo diverso dall'incidente.

    6. Cosa fare se non si riceve l’offerta di risarcimento

    Se Generali Italia non comunica l'offerta o il rifiuto nei termini di legge, oppure non vi è accordo sull’offerta, l’assicurato danneggiato può intraprendere un’Azione Giudiziale Diretta.


    L’azione giudiziaria è possibile solo:

    • dopo 60 giorni - in caso di danni solo ai veicoli;
    • dopo 90 giorni - in caso di lesioni a persone di lieve entità

    a partire dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto a Generali Italia il risarcimento con raccomandata A/R - da inviare per conoscenza anche alla Compagnia dell'altro veicolo coinvolto.

    La Compagnia della controparte può, a sua volta, chiedere d’intervenire nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

    7. Conciliazione Paritetica

     

    In alternativa alla via giudiziaria, per risolvere i contrasti che riguardano gli incidenti con danni fino a 15.000 euro, l’assicurato danneggiato può ricorrere anche alla procedura di Conciliazione Paritetica: una modalità gratuita e non vincolante, offerta dalle Associazioni dei Consumatori che aderiscono all’iniziativa.

    La 'Procedura ordinaria di risarcimento' è la richiesta di rimborso che l'assicurato danneggiato deve inviare alla Compagnia che assicura il veicolo responsabile dell’incidente.

     

    1. Quando si applica?

    Si attiva quando non trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto, e cioè nel caso d’incidente:

    • non avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
    • senza collisione tra veicoli;
    • con collisione tra più di due veicoli identificati;
    • tra ciclomotori non muniti di targa;
    • fra trattori agricoli;
    • tra veicoli immatricolati all’estero;
    • con veicoli non assicurati;
    • tra 2 soli veicoli, ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
    • sinistri con lesioni al conducente superiori al 9% di invalidità permanente.

    2. Quali sono i documenti da inviare?
    Per la Procedura Ordinaria di risarcimento, il Cliente assicurato con Generali Italia deve inviare:

    Informazioni sullo stato della pratica

    Per verificare lo stato di avanzamento della denuncia, scegli il canale che preferisci:

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